Art. 1
Il testo dell'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1883/78 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 25 mar 1986
« Se per un determinato prodotto le previsioni in materia di prezzo di vendita dei prodotti giacenti in scorte d'intervento pubblico sono notevolmente inferiori al prezzo contabile del primo giorno dell'esercizio, può essere deciso un deprezzamento del suo valore, conformemente alle procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Il deprezzamento è pari al massimo alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo realizzato allo smercio del prodotto considerato. L'importo del deprezzamento è fissato in ECU per tonnellata per i prodotti interessati ».
Storico versioni
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