Art. 2

In vigore dal 25 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 3. (4) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1. (6) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 36. (7) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1. (8) GU n. L 148 del 7. 6. 1985, pag. 31.
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