Art. 2
In vigore dal 25 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 3.
(4) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.
(6) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 36.
(7) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(8) GU n. L 148 del 7. 6. 1985, pag. 31.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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