Art. 2

In vigore dal 25 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 26. (2) GU n. L 362 del 20. 12. 1985, pag. 8.
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