Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:
In vigore dal 25 mar 1986
1. All' è aggiunto il seguente paragrafo 4:
« 4. Nelle domande di titoli MCS per i formaggi della categoria "altri" dev'essere specificato il tipo dei prodotti ».
2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
« Articolo 3
1. Per ciascuno dei prodotti di cui all', la somma delle domande di titoli MCS presentate da un operatore nel corso di un mese non può superare il 10 % dei quantitativi disponibili.
2. I quantitativi su cui vertono le domande di titoli MCS non possono essere inferiori a:
- 100 t per i prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o pari a 2,5 kg,
- 10 t per i prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o pari a 2,5 kg,
- 1 t per i prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03 e 04.04 della tariffa doganale comune.
3. Se i quantitativi su cui vertono le domande di titoli MCS superano i quantitativi disponibili rischiando di provocare uno squilibrio nelle tradizionali correnti di scambio di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può respingere la totalità delle domande.
4. La validità dei titoli MCS è limitata alla fine del mese successivo a quello durante il quale è avvenuta la presentazione della domanda di titolo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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