Art. 2
In vigore dal 25 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.
(5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
Storico versioni
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