Art. 1

In vigore dal 25 mar 1986
In deroga all' del regolamento (CEE) n. 470/67, le partite omogenee di risone di un minimo di 10 t per il periodo dal 1o marzo 1986 alla fine della campagna di commercializzazione 1985/1986 e di 15 t per la campagna di commercializzazione 1986/1987 possono essere presentate all'organismo d'intervento in Spagna.
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