Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 1418/76 è inserito l'articolo seguente:

In vigore dal 25 mar 1986
« Articolo 9 bis 1. Per l'amido e taluni prodotti derivati ottenuti dal riso e da rotture di riso, impiegati nella fabbricazione di determinate merci, può essere concessa una restituzione alla produzione. L'elenco delle merci di cui al primo comma è compilato secondo la procedura di cui al paragrafo 3. Tuttavia, a condizioni da stabilire secondo detta procedura, tale elenco può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura prevista al paragrafo 4. 2. La restituzione di cui al paragrafo 1 è fissata periodicamente. Tuttavia durante le campagne di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989, la restituzione può essere fissata per l'intera campagna. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali necessarie per l'applicazione del presente articolo. 4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e fissa l'importo della restituzione secondo la procedura prevista dall'articolo 27 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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