Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:
In vigore dal 24 mar 1986
1) il testo dell'articolo 19, paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:
« 7. Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché la modifica dell'allegato I sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41. »;
2) il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo segunte:
« Articolo 23
1. Gli articoli da 24 a 32 sono applicabili, fatto salvo il paragrafo 3, per le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.
2. Per le camagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, fatto salvo l'articolo 25, le quote A e B delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici di isoglucosio sono quelle applicate per la campagna di commercializzazione 1985/1986.
3. Anteriormente al 1o gennaio 1988, il Consiglio determina, per le campagne di commercializzazione dal 1988/1989 al 1990/1991, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, in particolare le quantità di base della produzione A e B di zucchero e di isoglucosio e la ripartizione degli oneri che ne derivano per i produttori nel quadro del regime delle quote previsto dal presente titolo. »;
3) il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c), è sostituito dal testo seguente:
« c) Zucchero C o isoglucosio C, ogni quantitativo di zucchero o di isoglucosio prodotto in conto di una determinata campagna di commercializzazione, che eccede la somma delle quote A e B dell'impresa in causa oppure è prodotto da un'impresa a cui non sono state attribuite quote. »;
4) il testo dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
« Il limite del 10 % di cui al primo comma non si applica, in Italia, in Spagna e nei dipartimenti francesi d'oltremare, se i trasferimenti di quote sono effettuati in base ai progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola o della canna e del settore saccarifero della regione interessata, nella misura necessaria alla realizzazione di tali progetti. Per i trasferimenti di quote in Spagna nel quadro di questi progetti di ristrutturazione si applica l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 193/82 (1).
(1) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 3. » 5) il testo dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
« Gli articoli 8, 9, 18 e 19 non sono applicabili a tale zucchero, né gli articoli 9, 18 e 19 a tale isoglucosio. »;
6) il testo dell'articolo 28, paragrafo 1, frase introduttiva, è sostituito dal testo seguente:
« 1. Prima della fine di ogni campagna di commercializzazione si constata: »;
7) il testo dell'articolo 28, paragrafo 2, frase introduttiva, è sostituito dal testo seguente:
« 2. Alla fine della campagna di commercializzazione 1987/1988 si constata cumulativamente per le due campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988: »;
8) all'articolo 28, paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti commi terzo e quarto:
« Il Consiglio può tuttavia, secondo la procedura di cui al secondo comma, applicare fin dalla campagna di commercializzazione 1986/1987 una versione del limite superiore del contributo B entro i limiti del 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.
Secondo la procedura di cui al secondo comma, il Consiglio può decidere che la totalità o parte delle perdite derivanti dall'eventuale concessiione delle restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, sia presa in considerazione ai fini della determinazione della perdita complessiva di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo. »;
9) è inserito il seguente titolo:
« TITOLO III bis
CONTRIBUTO DI RIASSORBIMENTO
Articolo 32 bis
1. Fatto salvo il disposto del titolo III, durante le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991 i fabbricanti di zucchero e di isoglucosio versano un contributo di riassorbimento sulla loro produzione di zucchero A e B e di isoglucosio A E B, destinato a riassorbire il deficit di 400 milioni di ECU accertato al termine dell'applicazione del regime delle quote durante il periodo dal 1981/1982 al 1985/1986.
Durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 il contributo di riassorbimento, destinato a riassorbire il deficit, per l'insieme della Comunità, di 80 milioni di ECU per ogni campagna di commercializzazione, si applica secondo le modalità di cui ai paragrafi 2 e 3.
In occasione delle decisioni da prendere anteriormente al 1o gennaio 1988, in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide le modalità di applicazione del contributo di riassorbimento di cui ai paragrafi 2 e 3 nel corso delle campagne di commercializzazione dal 1988/1989 al 1990/1991.
2. Per quanto riguarda i fabbricanti di zucchero, l'importo del contributo di riassorbimento di cui al paragrafo 1 è fissato, per le regioni in causa, come segue:
1.2 // // // Regione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 // Importo in ECU per 100 kg espressi in zucchero bianco // // // Danimarca // 0,7736 // Germania // 0,8823 // Francia metropolitana // 0,8820 // Dipartimenti francesi d'oltremare // 0,1766 // Grecia // 0,3982 // Irlanda // 0,4080 // Italia // 0,3398 // Paesi Bassi // 0,7552 // Unione economica belgo-lussemburghese // 0,7137 // Regno Unito // 0,4357 // //
3. Per quanto riguarda i fabbricanti di isoglucosio, l'importo del contributo di riassorbimento di cui al paragrafo 1 è fissato, per le regioni in causa, come segue:
1.2 // // // Regione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 // Importo in ECU per 100 kg di isoglucosio espressi in materia secca // // // Danimarca // 0,3094 // Germania // 0,3529 // Francia metropolitana // 0,3528 // Dipartimenti francesi d'oltremare // 0,0706 // Grecia // 0,1593 // Irlanda // 0,1632 // Italia // 0,1359 // Paesi Bassi // 0,3021 // Unione economica belgo-lussemburghese // 0,2855 // Regno Unito // 0,1743 // //
4. Tuttavia, gli importi dei contributi di riassorbimento sono aggiustati, per quanto necessario, secondo la procedura di cui al paragrafo 6, per garantire che gli introiti derivanti dal contributo di riassorbimento non superino, per regione e per totalità delle cinque campagne in questione, il quintuplo del prodotto della moltiplicazione dell'importo del contributo di riassorbimento applicato per la regione in questione durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 per il quantitativo di produzione A e B accertato per la campagna di commercializzazione 1984/1985 per la stessa regione. 5. I fabbricanti di zucchero possono esigere, secondo il caso, dai venditori di barbabietole o dai venditori di canne da zucchero prodotte nella Comunità, per un quantitativo di zucchero per il quale è riscosso il contributo di riassorbimento, il rimborso del contributo stesso a concorrenza del 60 % del suo importo. Tuttavia, le parti interessate possono concordare una percentuale diversa.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 41. »;
10) il testo dell'articolo 46 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 46
1. Durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, la Repubblica italiana e la Repubblica francese sono autorizzate ad accordare alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero, ai produttori di canna da zucchero e all'occorrenza ai produttori di zucchero.
2. In Italia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione della quantità di zucchero effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero.
Per questa produzione, l'importo degli aiuti non può superare, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, il 23,64 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988.
3. La Repubblica italiana può tuttavia procedere ad un adeguamento degli aiuti di cui al paragrafo 2 per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero in corso in Italia. Nell'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato la Commissione valuta segnatamente la conformità di questi aiuti ai piani di ristrutturazione.
4. In Francia la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto per la produzione di una quantità di zucchero bianco prodotto nei dipartimenti d'oltremare che non sia superiore alla quantità di base attribuita a questi dipartimenti, dopo aver operato la deduzione del trasferimento di quote A per 30 000 tonnellate di zucchero bianco effettuato nel 1981/1982 in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3, secondo comma. Questi aiuti non possono superare 6,04 ECU per 100 chilogrammi espressi in zucchero bianco.
5. Durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988, allorquando il livello del tasso d'interesse applicato in Italia al miglior cliente solvibile supera del 3 % o più il livello del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso di cui all'articolo 8, la Repubblica italiana è inoltre autorizzata a coprire con un aiuto nazionale l'incidenza di tale differenza sulle spese di magazzinaggio. »;
11) il testo dell'articolo 48 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 48
Misure transitorie possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 41.
Tali misure sono applicabili fino al 30 giugno 1987 e non oltre. »
Storico versioni
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