Art. 1

In vigore dal 24 mar 1986
1. Dal 1o aprile al 15 maggio 1986, il dazio della tariffa doganale comune per le carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso nella Comunità a dieci al 6,8 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 2 500 tonnellate. È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (4) allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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