Art. 1
In vigore dal 24 mar 1986
1. A datare dal 1o aprile 1986, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.
2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.
Storico versioni
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