Art. 17
In vigore dal 24 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) Vedi pagine 24 delle presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 225 del 23. 8. 1985, pag. 13.
(6) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.
(8) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(9) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.
(1) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 12.
(2) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 18.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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