Art. 2
In vigore dal 21 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2,.
(2) GU n. L 304 del 16. 11. 1985, pag. 26.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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