Art. 1
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2213/76 è modificato come segue:
In vigore dal 20 mar 1986
1. Al paragrafo 1, lettera a), i termini « 1,50 ECU/100 kg » sono sostituiti dai seguenti: « 3 ECU/100 kg ».
2. Al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente:
« Tale quantitativo può essere tuttavia ridotto a 1 t se l'interessato è un istituto scientifico ad un ente di beneficenza. ».
3. Al paragrafo 2, primo comma, i termini « 1,50 ECU/100 kg » sono sostituiti dai termini « 3 ECU/100 kg ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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