Art. 1
In vigore dal 19 mar 1986
1. Per ogni esportazione, dalla Spagna verso i paesi terzi o verso il Portogallo o verso uno stato membro della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, realizzata entro il 31 dicembre 1986, di latte scremato in polvere denaturato conformemente alle prescrizioni applicabili in Spagna prima del 1o marzo 1986, è riscossa una tassa al momento in cui viene accolta la dichiarazione d'esportazione.
2. Il disposto del paragrafo 1 non si aplica quando è fornita la prova che il latte scremato in polvere di cui trattasi è stato prodotto in Spagna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:805:oj#art-1