Art. 2

In vigore dal 18 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:794:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo