Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 592/83 è aggiunto il seguente paragrafo:
In vigore dal 18 mar 1986
« 5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, può essere decisa una proroga del termine di esecuzione fino al 1o aprile 1986, se il contraente presenta una domanda in tal senso all'organismo competente, entro il 27 marzo 1986. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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