Art. 4

In vigore dal 14 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente N. SMIT-KROES (1) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 2. (2) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 5. (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
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