Art. 4
In vigore dal 14 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. SMIT-KROES
(1) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 2.
(2) GU n. L 352 del 29. 12. 1980, pag. 5.
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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