Art. 2
In vigore dal 14 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 16.
(4) GU n. L 279 del 19. 10. 1985, pag. 31.
(5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 37.
Storico versioni
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