Art. 2

In vigore dal 14 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 16. (4) GU n. L 279 del 19. 10. 1985, pag. 31. (5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 37.
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