Art. 3

In vigore dal 10 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 3.
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