Art. 2
In vigore dal 10 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
DECISIONE N. 1/86 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-MAROCCO
del 21 febbraio 1986
che sostituisce l'unità di conto con l'ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,
visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, in particolare il titolo I,
visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato « protocollo », in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 28,
considerando che l'unità di conto non corrisponde all'attuale situazione monetaria internazionale e che è quindi necessario adottare una nuova base comune di valore allo scopo di determinare i casi in cui possono essere utilizzati i formulari EUR. 2 al posto dei certificati di circolazione EUR. 1 e i casi in cui non è necessario produrre una prova dell'origine;
considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1981 le Comunità europee hanno introdotto l'ECU;
considerando che è opportuno utilizzare l'ECU come base comune di valore;
considerando che, per motivi amministrativi ed economici, tale base comune di valore deve rimanere invariata per un periodo di almeno due anni e che, di conseguenza, l'ECU da utilizzarsi deve eccezionalmente essere fissata ad una data di riferimento che deve essere aggiornata ogni due anni,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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