Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 182/86 è modificato come segue:
In vigore dal 10 mar 1986
a) i paesi seguenti sono soppressi dall'allegato II: Filippine, Uruguay;
b) i limiti quantitativi per le Filippine e l'Uruguay sono soppressi dall'allegato III.
Storico versioni
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