Art. 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 165/86 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 7 mar 1986
« 1. A datare dal 27 gennaio 1986 e fino al 6 aprile 1986 possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento italiano conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.
Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da suini allevati nelle zone sotto indicate:
- per la regione Veneto, il territorio delle unità sanitarie locali n. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;
- la regione Emilia-Romagna;
- la regione Campania;
- per la regione Lombardia, il territorio delle unità sanitarie locali n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50;
- per la regione Abruzzi, il territorio delle unità sanitarie locali n. 5, 8 e 14;
- per la regione Marche, il territorio delle unità sanitarie locali n. 22 e 24;
- qualsiasi altra parte del territorio situata in una zona di 10 km di raggio attorno ad un focolaio di afta epizootica constatata dopo il 13 dicembre 1985.
L'ammasso può aver luogo al di fuori della zona di protezione definita qui sopra, a condizione che siano rispettate le disposizioni della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria.
L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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