Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 442/84 è modificato come segue:
In vigore dal 5 mar 1986
1. All', paragrafo 1, primo comma, i termini « 5 ECU/100 kg » sono sostituiti da « 25 ECU/100 kg ».
2. All', paragrafo 1, secondo comma, i termini « 14 ECU/100 kg » sono sostituiti da « 16 ECU/100 kg ».
3. All'articolo 4, paragrafo 3, quinto trattino i termini « articolo 10, paragrafo 2 » sono sostituiti da « articolo 10, paragrafo 2, o dall'articolo 10 bis ».
4. All'articolo 4, paragrafo 3, sesto trattino, i termini « formula B » sono sostituiti da « formula B o formula D ».
5. All'articolo 7 i termini « formula B » sono sostituiti da « formula B o formula D ».
6. All'articolo 8, paragrafo 1, i termini « formula B » sono sostituiti da « formula B o formula D ».
7. Al punto A, lettera a), secondo trattino, punto 2, e nel punto B, secondo trattino, punto 2 dell'allegato, viene aggiunto il seguente comma:
« per il burro destinato alla trasformazione in prodotti di cui alle sottovoci 16.04 e 16.05 della tariffa doganale comune, i termini formula D ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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