Art. 4
In vigore dal 4 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 14 aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.
(5) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Elenco degli organismi ammassatori di cui all' del presente regolamento
1. ASO, Mezonos 241, Patras, Grecia.
2. Panegialios Enosis Sineterismon, Egion, Grecia.
3. Enosis Georgikon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grecia.
4. Enosis Georgikon Sineterismon, Olympia Ilias, Pyrgos, Grecia.
5. Kentriki syneteristiki enosi prostasias georgikon proionton nomou Messinias, Kalamata, Grecia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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