Art. 2
In vigore dal 4 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 8.
(4) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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