Art. 2
In vigore dal 4 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 21.
(3) GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 13.
(4) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 94.
(5) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:681:oj#art-2