Art. 2

In vigore dal 4 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1. (2) GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 21. (3) GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 13. (4) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 94. (5) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.
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