Art. 2
In vigore dal 3 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. F. van EEKELEN
(1) GU n. L 170 dell'1. 7. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 10. 12. 1984, pag. 224.
(3) GU n. L 331 del 9. 12. 1985, pag. 224.
Storico versioni
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