Art. 2
In vigore dal 3 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto salvo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e salvo diversa decisione del Consiglio, il presente regolamento è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che approvi misure definitive.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. F. van EEKELEN
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 2996 dell'8. 11. 1985, pag. 26.
Storico versioni
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