Art. 4

In vigore dal 28 feb 1986
I prezzi di ritiro e di vendita di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, validi per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.
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