Art. 1
L'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1303/83 è sostituito da quanto segue:
In vigore dal 28 feb 1986
«Articolo 15
1. In caso di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione,
a) si deve indicare nella domanda di certificato e nel certificato stesso, nella casella 12, il prodotto di base per il quale viene fissata anticipatamente la restituzione. Si intende a tale fine per «prodotto di base»:
- lo zucchero, compreso lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e lo sciroppo di barbabietola e di canna;
- il glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, agglomerato o no;
- altri tipi di glucosio e sciroppo di glucosio;
- l'isoglucosio;
b) nella domanda di certificato e nel certificato stesso il prodotto da esportare può essere descritto facendo riferimento alle quattro cifre della sottovoce della tariffa doganale comune alla quale il prodotto appartiene. Il certificato vale per tutti i prodotti che hanno diritto alla restituzione all'esportazione, appartenenti a detta sottovoce.
2. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), in deroga all'articolo 13, l'importo della cauzione è di 1,80 ECU/100 kg peso netto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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