Art. 4

1. Gli stati membri notificano alla Commissione al più tardi entro il 15 di ogni mese le seguenti informazioni

In vigore dal 28 feb 1986
concernenti i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati MCS nel corso del mese precedente: - i quantitativi, - la designazione dei prodotti secondo la nomenclature della tariffa doganale comune, 2. In caso di applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86, tali notifiche devono rispettare il calendario previsto dall', paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento.
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