Art. 1
Il testo dell`articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2681/83 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 28 feb 1986
«2. Non appena fissata l`integrazione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L:
- l`importo dell`integrazione, in ECU, per 100 kg di semi;
- l`importo dell`integrazione finale da concedere per uno stesso quantitativo, tenuto conto, da un lato, degli adeguamenti previsti dal regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio (¹), risultanti dall`applicazione del regime degli importi differenziali all`importo di cui al primo trattino e, dall`altro, della conversione dell`importo così calcolato in ciascuna delle monete nazionali:
a) per i semi raccolti e trasformati in uno degli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;
b) per i semi raccolti e trasformati in Spagna e in Portogallo;
c) per i semi raccolti in Spagna o in Portogallo e trasformati in un altro stato membro;
d) per i semi trasformati in Spagna o in Portogallo ma raccolti in un altro stato membro.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), l`importo dell`integrazione finale espresso nella moneta di uno stato membro si applica ai semi raccolti e trasformati in tale stato membro.
(¹) GU n. L 53 dell`1. 3. 1986, pag. 55.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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