Art. 2

Per il periodo compreso fino al 31 dicembre 1989:

In vigore dal 28 feb 1986
1. la quantità «obiettivo» di cui all`articolo 84 dell`atto di adesione è fissata a: 175 000 t per l`anno 1986 201 250 t per l`anno 1987 231 438 t per l`anno 1988 266 154 t per l`anno 1989. 2. Titoli «meccanismo complementare applicabile agli scambi» non possono essere rilasciati nel corso di un mese per un quantitativo che supera del 50 % la quantità «obiettivo» di cui al paragrafo 1 per l`anno in questione. Tuttavia, non è ricevibile una domanda di titolo «meccanismo complementare applicabile agli scambi» per un quantitativo che supera quello disponibile per il mese in questione. 3. La parte della quantità «obiettivo» non utilizzata nel corso di un anno non può essere riportata sull`anno successivo.
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