Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
1. I contingenti iniziali per i prodotti cerealicoli di cui all`articolo 77 dell`atto di adesione applicabili all`importazione in Spagna di prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati nella colonna 3 dell`allegato. Per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 1986, i contingenti applicabili sono fissati nella colonna 4 dell`allegato. 2. I contingenti applicabili per il 1987 sono i contingenti iniziali maggiorati: - del 10 % per i prodotti di cui alle voci 10.01 B ex I, 11.01 A, 11.08 A III e 11.09 della tariffa doganale comune; - del 20 % per i prodotti di cui alla voce 11.02 della tariffa doganale comune. Per ogni anno successivo e sino al 1995 incluso, i contingenti applicabili sono quelli dell`anno precedente, maggiorati rispettivamente del 10 % e del 20 %.
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