Art. 2

All`articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3153/85 è aggiunto il seguente paragrafo:

In vigore dal 28 feb 1986
«6. Per importi compensativi adesione si intendono tutti gli importi fissati in ECU nel quadro dell`adesione di nuovi stati membri ed applicabili negli scambi: - tra la Comunità dei Sieci e i nuovi stati membri - tra i nuovi stati membri e - tra i nuovi stati membri e i paesi terzi.»
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