Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
Gli importi compensativi adesione per i prodotti del settore delle uova, nonché per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, applicabili fino al 31 luglio 1986 negli scambi della Spagna con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e con i paesi terzi, sono indicati in allegato.
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