Art. 1
In vigore dal 28 feb 1986
1. I regimi delle importazioni e delle esportazioni esistenti in Spagna ed in Portogallo alla data del 28 febbraio 1986 restano applicabili sino al 31 marzo 1986.
2. I quantitativi importati dai suddetti stati membri saranno presi in considerazione all'atto dell'elaborazione del bilancio previsto dall'articolo 4 dei regolamenti (CEE) n. 475/86 e (CEE) n. 476/86.
3. Gli stati membri interessati informano la Commissione dei quantitativi effettivamente importati nel periodo dal 1o marzo 1986 al 31 marzo 1986.
Storico versioni
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