Art. 1
In vigore dal 28 feb 1986
1. Per gli sciroppi delle sottovoci 17.02 D II E F I e 21.07 F IV della tariffa doganale comune aventi una purezza inferiore a 85 %, nonché per gli zuccheri e gli sciroppi di acero della sottovoce 17.02 C della tariffa doganale comune non si applica nessun importo compensativo adesione.
2. Per gli sciroppi delle sottovoci 17.02 D II E F I e 21.07 F IV della tariffa doganale comune:
a) aventi una purezza non inferiore a 98 %, l'importo compensativo adesione si applica in funzione del tenore di saccarosio constatato dello sciroppo in questione;
b) aventi una purezza uguale o superiore a 85 % ma inferiore a 98 %, l'importo compensativo adesione si applica in funzione del tenore di zucchero estraibile, constatato in conformità dell', paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1443/82.
3. Quando il rendimento dello zucchero greggio in questione diverge da quello della qualità tipo quale è definita nel regolamento (CEE) n. 431/68, l'importo compensativo adesione è adeguato applicando un coefficiente correttore.
Il coefficiente correttore è ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio in questione calcolato in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 431/68.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:581:oj#art-1