Art. 2
In vigore dal 28 feb 1986
I quantitativi di base A e i quantitativi di base B d'isoglucosio sono espressi, per il periodo dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento al 30 giugno 1986, in tonnellate di materia secca, uguali:
a) per quanto concerne la Spagna, a:
- quantitativo di base A: 26 550,0
- quantitativo di base B: 2 832,0
b) per quanto concerne il Portogallo, a:
- quantitativo di base A: 2 865,2
- quantitativo di base B: 674,8.
Articolo 3'
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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