Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
1. All'accettazione della dichiarazione d'esportazione dalla Spagna in un paese terzo, in Portogallo o in uno stato membro della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di granturco della sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune viene riscossa una tassa per un'operazione realizzata fra il 1o marzo 1986 e il termine della campagna di commercializzazione 1985/1986. 2. L'importo della tassa per tonnellata è pari alla differenza fra il prezzo limite applicabile nel mese di febbraio 1986, diminuito dell'importo compensativo adesione in vigore il 1o marzo, ed il prezzo di entrata in Spagna per questo cereale nel mese di febbraio 1986. Il prezzo limite e l'importo compensativo adesione sono convertiti in pesetas utilizzando il tasso rappresentativo applicabile il 1o marzo 1986. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora non sia fissata alcuna restituzione all'esportazione per il granturco, l'esportatore costituisce all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione una garanzia di un importo pari a quello della tassa di cui al paragrafo 2. La garanzia è svincolata, qualora l'operatore comprovi che la merce esportata è stata immessa in consumo in un paese terzo.
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