Art. 4

In vigore dal 28 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU. n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. ALLEGATO Metodi di riferimento per il trattamento del frumento tenero Metodo n. 1 - Colorazione mediante Bleu Patente V 1. Sciogliere 30 grammi di colorante concentrato a 85 %, o 51 grammi di colorante concentrato a 50 %, di Bleu Patente V (numero Schulz: 826 - numero CEE: E 131) (1) in un minimo di 2,5 litri ed in un massimo di 3 litri d'acqua pura. 2. Colorare 100 chilogrammi di frumento provenienti da una partita da denaturare con la quantità di soluzione preparata in conformità del punto 1. 3. Mescolare 90 chilogrammi di frumento da trattare con almeno 10 chilogrammi di chicchi colorati come indicato al punto 2, in modo che siano uniformemente ripartiti nella massa totale. Metodo n. 2 - Colorazione mediante verde (brillante) Il frumento tenero deve essere trattato con il colorante che figura nella sottoindicata tabella in modo che detto frumento contenga una quantità di colorante almeno uguale a quella indicata alla colonna 4, ugualmente e interamente distribuito, in modo che almeno il 5 % dei grani siano colorati e distribuiti nella massa. TAVOLA DEL COLORANTE 1.2.3.4 // // // // // Nome corrente del colorante // Nome scientifico // Indice di colorazione (1956) n. // Quantità minima in milionesimo di peso // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // Verde acido brillante BS (verde lissamina) // Sale sodico del di-(p-dimetilaminofenil) ossi-2 disolfo-3,6 naftafuchsaminomio // 44 090 // 20 // // // // Metodo n. 3 - Aggiunta di olio di pesce o di olio di fegato di pesce 1. Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorizzato, non decolorato, senza alcuna aggiunta. 2. Caratteristiche: 1.2 // - Indice di iodio minimo // 120 // - Indice di colorazione // 7 - 14 (Gaertner) // oppure // 5 - 19 (FAC) // - Acidità compresa tra // 3 % e 4 % // - Punto di congelamento massimo // 10°C 3. Quantità minima da impiegare per tonnellata di frumento da trattare: 4 kg. 4. L'apparecchio utilizzato per il trattamento deve garantire in permanenza una ripartizione omogenea dell'olio nella massa di frumento. 5. La temperatura dell'olio dev'essere mantenuta ad un livello sufficiente per garantire tale ripartizione omogenea. (1) La definizione del Bleu Patente V è data nella direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62). Il Bleu Patente V concentrato al 50 % viene commercializzato nella Repubblica federale di Germania con la denominazione: Lebensmittelblau n. 3.
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