Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
1. I documenti spagnoli « Declaración de importación de mercancías liberadas » o di una « Licencia de importación », rilasciati in Spagna anteriormente al 1o marzo 1986 possono essere utilizzati in detto paese sino al 30 aprile 1986 per l'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti dai paesi terzi. Tuttavia, per i prodotti delle voci o sottovoci 10.01 B I, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune, la data del 30 aprile 1986 è sostituita da quella del 14 aprile 1986. Durante il periodo di cui al primo comma, tali documenti sostituiscono i titoli d'importazione previsti dalla normativa comunitaria per i prodotti in causa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto se i documenti di cui trattasi non comportano la fissazione anticipata di un dazio all'importazione. 3. Qualora i documenti di cui al paragrafo 1 si riferiscano a prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi, ai fini dell'applicazione di detto meccanismo vengono presi in considerazione i quantitativi importati a decorrere dal 1o marzo 1986. A tal fine la Spagna comunica alla Commissione: - entro e non oltre il 5 marzo 1986 i quantitativi, ripartiti per prodotto, che formano oggetto delle domande presentate anteriormente al 1o marzo 1986 per l'ottenimento di tali documenti, la cui validità sia posteriore a tale data; - i quantitativi di prodotti importati sulla base dei documenti in causa a decorrere dal 1o marzo 1986.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:549:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo