Art. 1
In vigore dal 27 feb 1986
1. Per ogni domanda di certificato d'importazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86, l'importatore costituisce una cauzione in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituito che risponde ai criteri stabiliti dallo stato membro che rilascia il certificato.
2. L'importo della cauzione è almeno pari al 5 % del valore globale del prodotto oggetto del certificato d'importazione. Esso è fissato in moneta nazionale.
3. La cauzione è svincolata previo controllo da parte dello stato membro dell'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 360/86, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente importati in base al certificato ad essi relativo.
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