Art. 1

In vigore dal 27 feb 1986
In deroga all'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 685/69, sino al termine della campagna 1985/1986 il giorno della presa in consegna è il sessantesimo giorno successivo all'entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall'organismo d'intervento. Fino alla stessa data, i termini « la presa in consegna » di cui agli articoli 4 e 6 del predetto regolamento sono sostituiti da « l'entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall'organismo d'intervento ».
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