Art. 2
In vigore dal 26 feb 1986
1. Le imprese di trasformazione di cui all' produttrici di pere o ciliege allo sciroppo provvedono entro e non oltre il 15 marzo 1986 a comunicare all'organismo designato dallo stato membro interessato, per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1983/1984, 1984/1985, e 1985/1986:
a) il quantitativo di pere Williams fresche utilizzato per la preparazione di pere allo sciroppo, nonché il quantitativo di prodotti finiti ottenuto; detti quantitativi devono essere espressi in peso netto;
b) il quantitativo di duroni e altre ciliege dolci utilizzato per la preparazione di ciliege allo sciroppo, nonché il quantitativo di prodotti finiti ottenuto; detti quantitativi devono essere espressi in peso netto,
2. Il disposto dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 si applica, per quanto di ragione alle comunicazioni di cui al paragrafo 1.
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