Art. 2

In vigore dal 26 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24. (3) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 26. (4) GU n. L 277 del 17. 10. 1985, pag. 15.
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