Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 1.
ALLEGATO I
/* Tabelle: v. GUCE */
ALLEGATO II
/* Tabelle: v. GUCE */
Storico versioni
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Proeli:reg:1986:503:oj#art-2