Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
1. I volumi dei contingenti iniziali che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare all'importazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato. Per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, questi volumi sono ridotti di un sesto. 2. I contingenti sono applicabili durante i periodi indicati nell'allegato per ogni singolo prodotto.
Storico versioni
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