Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
Il volume del contingente iniziale che la Repubblica portoghese può a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, applicare all'importazione di amido di granturco in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è fissato a 400 tonnellate. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 tale volume è ridotto di un sesto.
Storico versioni
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