Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
Le modalità d'applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione vengono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura descritta all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricultura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2).
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